Leggi per la protezione della gioventù per quanto riguarda l'alcol

I bambini e i giovani hanno un particolare diritto alla protezione della loro salute. Ecco il motivo per cui la consegna di bevande alcoliche ai giovani è soggetta a diverse disposizioni di legge. Di seguito sono riportate le principali leggi applicabili in questo ambito.

 

Il contesto giuridico, sintesi e riquadro con il testo di legge


A. Normativa federale

A livello federale, la vendita e la consegna gratuita di bevande alcoliche sono disciplinate dalla legge sull’alcool, dall’ordinanza sulle derrate alimentari e dal codice penale.

Legge sull’alcool (LAlc)

La legge sull’alcool vieta la vendita di bevande distillate (bevande distillate e miscele di bevande) ai minori di 18 anni e la pubblicità rivolta a bambini o adolescenti.

Il Cantone è responsabile del procedimento penale.

Estratto della normativa

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

L’ordinanza vieta la consegna di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, esige che gli esercizi commerciali espongano un cartello indicante il divieto e specifica il divieto di pubblicità di bevande alcoliche rivolta a minorenni.

Il Cantone è responsabile del procedimento penale.

Estratto della normativa

Codice penale svizzero (CP)

La somministrazione di bevande alcoliche a fanciulli al di sotto dei sedici anni in quantità pericolose per la salute è punibile.

Estratto della normativa


B. Kantonale Gesetze

Im Kanton Schaffhausen sind der Verkauf und die Gratisabgabe von Alkohol im Gastgewerbegesetz und dessen Verordnung sowie im Gesundheitsgesetz geregelt.

Gastgewerbegesetz

Verordnung zum Gastgewerbegesetz

Gesundheitsgesetz


distribuzione e la vendita autorizzata

Prima del compimento dei 16 anni ai giovani è permesso solo il consumo di:

  • bevande senza alcol

Dopo il compimento dei 16 anni ai giovani è permesso il consumo di:

  • birra, panaché, birra aromatizzata
  • vino ottenuto da uva, frutta o bacche (tenore di alcol non superiore a 15 % vol.)
  • wine cooler (miscele di vino e succo di frutta), sangria, vino spumante (senza aggiunta di acquavite)
  • sidro di mele (mosto di mele)

Dopo il compimento dei 18 anni ai giovani è permesso il consumo di:

  • Bevande distillate, ad esempio acquaviti di frutta, d’uva e di bacche, vodka, whisky, gin, rum, cognac ecc. (solitamente con un tenore di alcol attorno a 40 % vol.)
  • Aperitivi tra cui Aperol o Pastis, liquori e amari (solitamente con un tenore di alcol inferiore a 30 % vol.)
  • Vino da dessert, vermut e vini derivati da frutta o bacche con un tenore di alcol superiore a 15 % vol. (Porto, Sherry ecc.)
  • Alcopop e altre bevande mescolate con bevande distillate tra cui Smirnoff Ice, Bacardi Breezer ecc. (solitamente con un tenore di alcol attorno a 5 % vol.)