Leggi per la protezione della gioventù per quanto riguarda l'alcol

I bambini e i giovani hanno un particolare diritto alla protezione della loro salute. Ecco il motivo per cui la consegna di bevande alcoliche ai giovani è soggetta a diverse disposizioni di legge. Di seguito sono riportate le principali leggi applicabili in questo ambito.

 

Il contesto giuridico, sintesi e riquadro con il testo di legge


A. Normativa federale

A livello federale, la vendita e la consegna gratuita di bevande alcoliche sono disciplinate dalla legge sull’alcool, dall’ordinanza sulle derrate alimentari e dal codice penale.

Legge sull’alcool (LAlc)

La legge sull’alcool vieta la vendita di bevande distillate (bevande distillate e miscele di bevande) ai minori di 18 anni e la pubblicità rivolta a bambini o adolescenti.

Il Cantone è responsabile del procedimento penale.

Estratto della normativa

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)

L’ordinanza vieta la consegna di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, esige che gli esercizi commerciali espongano un cartello indicante il divieto e specifica il divieto di pubblicità di bevande alcoliche rivolta a minorenni.

Il Cantone è responsabile del procedimento penale.

Estratto della normativa

Codice penale svizzero (CP)

La somministrazione di bevande alcoliche a fanciulli al di sotto dei sedici anni in quantità pericolose per la salute è punibile.

Estratto della normativa


B. Kantonale Gesetze

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind der Verkauf und die Gratisabgabe von Alkohol im Gastgewerbegesetz sowie im Gesundheitsgesetz geregelt.

Gastgewerbegesetz

Gesundheitsgesetz


distribuzione e la vendita autorizzata

Prima del compimento dei 16 anni ai giovani è permesso solo il consumo di:

  • bevande senza alcol

Dopo il compimento dei 16 anni ai giovani è permesso il consumo di:

  • birra, panaché, birra aromatizzata
  • vino ottenuto da uva, frutta o bacche (tenore di alcol non superiore a 15 % vol.)
  • wine cooler (miscele di vino e succo di frutta), sangria, vino spumante (senza aggiunta di acquavite)
  • sidro di mele (mosto di mele)

Dopo il compimento dei 18 anni ai giovani è permesso il consumo di:

  • Bevande distillate, ad esempio acquaviti di frutta, d’uva e di bacche, vodka, whisky, gin, rum, cognac ecc. (solitamente con un tenore di alcol attorno a 40 % vol.)
  • Aperitivi tra cui Aperol o Pastis, liquori e amari (solitamente con un tenore di alcol inferiore a 30 % vol.)
  • Vino da dessert, vermut e vini derivati da frutta o bacche con un tenore di alcol superiore a 15 % vol. (Porto, Sherry ecc.)
  • Alcopop e altre bevande mescolate con bevande distillate tra cui Smirnoff Ice, Bacardi Breezer ecc. (solitamente con un tenore di alcol attorno a 5 % vol.)